Art. 87 (L)
                       Verifica delle fondazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

    1.  I  calcoli  di  stabilita'  del  complesso  terreno-opera  di
  fondazione  si  eseguono  con  i  metodi  ed  i  procedimenti della
  geotecnica,  tenendo  conto,  tra  le  forze  agenti,  delle azioni
  sismiche  orizzontali  applicate  alla  costruzione e valutate come
  specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.