ART. 52 (L)
                  (Aumento e riduzione degli onorari)

     1.  Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e
  difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
     2.   Se   la   prestazione   non   e'   completata  nel  termine
  originariamente  stabilito  o  entro  quello  prorogato  per  fatti
  sopravvenuti  e  non  imputabili all'ausiliario del magistrato, per
  gli  onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla
  scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.