ART. 53 (L)
                       (Incarichi collegiali)

     1.  Quando  l'incarico  e'  stato  conferito  ad  un collegio di
  ausiliari  il  compenso globale e' determinato sulla base di quello
  spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno
  degli  altri  componenti  del  collegio,  a  meno che il magistrato
  dispone  che  ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e
  per intero l'incarico affidatogli.