ART. 54 (L)
                 (Adeguamento periodico degli onorari)

     1.  La  misura  degli  onorari  fissi,  variabili  e  a tempo e'
  adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione alla variazione, accertata
  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di
  operai  ed  impiegati,  verificatasi  nel  triennio precedente, con
  decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con
  il Ministero dell'economia e delle finanze.