ART. 56 (L)
                (Spese per l'adempimento dell'incarico)

     1.  Gli  ausiliari  del  magistrato  devono  presentare una nota
  specifica  delle  spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e
  allegare la corrispondente documentazione.
     2.  Il  magistrato  accerta  le  spese  sostenute ed esclude dal
  rimborso quelle non necessarie.
     3.  Se  gli  ausiliari  del magistrato sono stati autorizzati ad
  avvalersi  di  altri  prestatori  d'opera per attivita' strumentale
  rispetto  ai  quesiti  posti  con  l'incarico, la relativa spesa e'
  determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
     4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di
  cui  al  comma  3  hanno  propria  autonomia  rispetto all'incarico
  affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.