ART. 57 (R)
  (Equiparazione   del   commissario   ad  acta  agli  ausiliari  del
  magistrato)

     1.  Al  commissario  ad  acta  si  applica  la  disciplina degli
  ausiliari  del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di
  viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.