Articolo 96
                 Espropriazione per fini strumentali

   1.  Possono  essere  espropriati  per  causa  di pubblica utilita'
edifici  ed  aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
monumenti,  assicurarne  la  luce  o  la  prospettiva,  garantirne  o
accrescerne   il  decoro  o  il  godimento  da  parte  del  pubblico,
facilitarne l'accesso.