Art. 142. 
Divieto  di  vendita  e  di  utilizzazione  ritiro  dal  commercio  e
                      sequestro del medicinale 
 
  1. L'AIFA vieta la vendita e  la  utilizzazione  del  medicinale  e
dispone il ritiro dal commercio dello stesso, anche  limitatamente  a
singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle
condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 141 ovvero risulta che non
sono  stati  effettuati  i  controlli  sul  prodotto  finito,  o  sui
componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che non  sono
stati osservati gli obblighi e le  condizioni  imposti  all'atto  del
rilascio dell'autorizzazione alla produzione o successivamente, o  il
medicinale presenta difetti di qualita' potenzialmente pericolosi per
la salute pubblica. 
  2. L'AIFA puo' disporre altresi' il sequestro del medicinale, anche
limitatamente  a  singoli  lotti,  quando  sussistono  elementi   per
ritenere che solo la sottrazione della materiale  disponibilita'  del
medicinale puo' assicurare una efficace tutela della salute pubblica. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono,  per  quanto
applicabili, anche alle materie prime farmacologicamente attive.