Art. 148.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di violazione
delle  disposizioni  di cui all'articolo 34, comma 7, il responsabile
dell'immissione in commercio del medicinale e' soggetto alla sanzione
amministrativa  da  euro  tremila  a  euro  diciottomila. Alla stessa
sanzione  amministrativa e' soggetto il titolare dell'AIC che apporta
una  modifica  ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli
stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il produttore che, a
seguito  della  notifica da parte dell'AIFA della relazione di cui al
comma  7  dell'articolo 53, non ottempera alle prescrizioni contenute
nel  provvedimento  di  notifica  nei  tempi  in  questo stabiliti e'
soggetto   alla   sanzione   amministrativa   da   diecimila  euro  a
cinquantamila euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza
agli   obblighi  previsti  dall'articolo  52,  comma  8,  la  persona
qualificata  soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a
milleduecento  euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione
dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato.
  4.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa  da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare di
AIC  che  non  provvede  a  richiedere  le  variazioni  necessarie ad
inserire  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto e nel
foglio   illustrativo   dei  propri  medicinali  le  informazioni  di
sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3.
  5.  Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale e' posto
o  mantenuto  in  commercio  con  etichettatura o foglio illustrativo
difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo  non  modificati secondo le disposizioni impartite dalla
stessa  Agenzia,  ovvero  sia privo del bollino farmaceutico previsto
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
il  titolare  dell'AIC  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da
diecimila euro a sessantamila euro.
  6.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 5, l'AIFA, con provvedimento
motivato,     intima     al     titolare    dell'AIC    l'adeguamento
dell'etichettatura  o  del foglio illustrativo, stabilendo un termine
per  l'adempimento.  In caso di mancata ottemperanza entro il termine
indicato,   l'AIFA   puo'   sospendere   l'AIC  del  medicinale  fino
all'adempimento.  La  sospensione  e'  notificata all'interessato con
l'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso  previsti  dalla  legislazione
vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale  di cui al comma 2 dell'articolo 88 senza presentazione di
ricetta  medica  e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento
euro  a  milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del
comma  3  dell'articolo  88  o  non  appone  sulle  ricette il timbro
attestante   la   vendita   del   prodotto   soggiace  alla  sanzione
amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale  disciplinato  dall'articolo  89  senza  presentazione  di
ricetta  medica  o  su presentazione di ricetta priva di validita' e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura
della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un
medicinale  di  cui  al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle
modalita'  di  cui  al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
  10.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende
al   pubblico  o  a  una  struttura  non  autorizzata  un  medicinale
disciplinato  dall'articolo  92  e'  soggetto  alle  sanzioni  e alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11.
  11.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende
un  medicinale  disciplinato  dall'articolo 93 senza presentazione di
ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  da  cinquecento  euro a tremila euro.
L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
  12.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende
al  pubblico  o a un medico non autorizzato all'impiego un medicinale
disciplinato  dall'articolo  94  e'  soggetto  alle  sanzioni  e alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11.
  13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle
previste   al  comma  4  dell'articolo  147  soggiace  alla  sanzione
amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio
delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
  14.  Chiunque  viola il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 115
e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  diecimila  euro  a
sessantamila euro.
  15.  Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione
delle  disposizioni  del  presente  decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
  16.  Chiunque  viola  il  disposto  del  comma  8 dell'articolo 125
soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila
euro.  In caso di violazione delle restanti disposizioni dello stesso
articolo 125 si applica il disposto dell'articolo 127.
  17.  Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126 soggiace alla
sanzione amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro.
  18.  La  violazione  delle  disposizioni del presente decreto sulla
pubblicita'  presso  gli  operatori  sanitari comporta l'applicazione
della    sanzione    amministrativa   da   duemilaseicento   euro   a
quindicimilaseicento euro.
  19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali che possono
essere  dispensati  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale la
violazione   di  cui  al  comma  18  puo'  comportare,  altresi',  la
sospensione  del  medicinale  dal  predetto  elenco per un periodo di
tempo  da  dieci  giorni  a due anni, tenuto conto della gravita' del
fatto.   Il   provvedimento   di   sospensione   e'  adottato  previa
contestazione  del  fatto  al  titolare  dell'AIC,  il quale puo' far
pervenire   controdeduzioni  all'AIFA  entro  quindici  giorni  dalla
contestazione stessa.
  20.  Il  titolare  dell'AIC  di  medicinali  che viola gli obblighi
previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla sanzione del pagamento da
trentamila  euro  a centottantamila euro. L'importo della sanzione e'
incrementato  di  una  quota  variabile dallo 0,1 per cento all'1 per
cento  del fatturato del medicinale per il quale e' stata riscontrata
la violazione.
  21.  Il  titolare  dell'AIC  di  medicinali  che viola gli obblighi
previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato, in caso di notizie
di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese,
per  tre  giorni  consecutivi  sui  principali  quotidiani  nazionali
rettifiche,  concordate  con  l'AIFA, di informazioni precedentemente
diffuse.
  22.  Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica,
che  viola  gli obblighi dell'articolo 131, e' soggetto alla sanzione
del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro.
  23.  Chiunque viola l'obbligo previsto dall'articolo 130, comma 12,
e' soggetto alla sanzione del pagamento della somma da diecimila euro
a sessantamila euro.
  24.  L'inosservanza  delle disposizioni previste per i responsabili
di    farmacovigilanza    delle    strutture    sanitarie,   comporta
l'instaurazione   nelle   sedi   competenti   di   procedimenti   per
l'erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e
convenzionali.
 
          Note all'art. 148:
              - L'art.  5-bis  del  decreto  legislativo  30 dicembre
          1992, n. 540, citato alle premesse cosi' recita:
              "Art.  5-bis  (Bollini  farmaceutici). - 1. Il Ministro
          della  salute  stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
          tecnici  e  le  modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
          2001,    della   numerazione   progressiva,   per   singola
          confezione,  dei  bollini  autoadesivi a lettura automatica
          dei   medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario   nazionale   di   cui  al  decreto  ministeriale
          29 febbraio  1988  del  Ministro  della  sanita' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  5 aprile  1988,  e
          successive   modificazioni.  A  decorrere  dal  sesto  mese
          successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
          precedente  periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
          dal  Servizio  sanitario  nazionale devono essere dotate di
          bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
          istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
          centrale  che,  partendo dai dati di produzione e fornitura
          dei  bollini  numerati di cui al primo periodo del presente
          comma,  raccolga  e  registri  i  movimenti  delle  singole
          confezioni    dei   prodotti   medicinali   attraverso   il
          rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
          delle  confezioni  apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
          2002  il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
          modalita'  ed  i  tempi  di  impianto e funzionamento della
          banca  dati  e  le  modalita'  di  accesso  alla  stessa. I
          produttori  sono  tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
          banca  dati  il codice prodotto ed il numero identificativo
          di  ciascun  pezzo  uscito  e  la  relativa destinazione; i
          depositari,  i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
          i  centri  sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
          tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
          numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
          di  ciascuno  dei  pezzi  comunque  usciti  o  impiegati e,
          rispettivamente,  la provenienza o la destinazione nei casi
          in  cui  sia  diversa  dal  singolo  consumatore finale; le
          aziende  sanitarie  locali  sono  tenute  ad  archiviare  e
          trasmettere  il  numero  di  codice  prodotto  ed il numero
          identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
          conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
          e   trasmettere   il   codice   prodotto   ed   il   numero
          identificativo  di ciascuna confezione farmaceutica avviata
          allo  smaltimento  quale  rifiuto farmaceutico. A decorrere
          dal  1° gennaio  2003  tutte  le  confezioni  di medicinali
          immesse  in  commercio  dovranno  essere  dotate di bollini
          conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
          non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
          corretta  trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
          del  presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
          quarto  periodo  del presente comma comporta l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.500 euro a
          9.000 euro.".