Art. 82. 
                        Lavori sotto tensione 
 
  1. E' vietato eseguire lavori  sotto  tensione.  Tali  lavori  sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera  sono
di sicurezza, secondo  quanto  previsto  dallo  stato  della  tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche'  quando  i  lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) le  procedure  adottate  e  le  attrezzature  utilizzate  sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; 
    b) per tensioni nominali non  superiori  a  1000  V  in  corrente
alternata e 1500 V in corrente continua: 
      1) l'esecuzione di lavori su  parti  in  tensione  deve  essere
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro  come  idonei
per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente  normativa
tecnica; 
      2) le procedure adottate  e  le  attrezzature  utilizzate  sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; 
    c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua purche': 
      1) i lavori su parti in tensione  sono  effettuati  da  aziende
autorizzate con specifico provvedimento  dei  competenti  uffici  del
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  ad  operare  sotto
tensione; 
      2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione  e'  affidata  a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi  della  pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'; 
      3) le procedure adottate  e  le  attrezzature  utilizzate  sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 
  3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al  comma  2  le  aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.