Art. 116 Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati 1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare: a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice; b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati; c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare; d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare; f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana; g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.