Art. 118 Direzione generale degli armamenti navali 1. La Direzione generale degli armamenti navali, in particolare: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o a essi connessi; b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza; c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza; d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza; e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed e' articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.