Art. 45 (L)
                        Disposizioni generali
  1.  Fin  da  quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e
fino  alla  data  in  cui  e'  eseguito  il  decreto di esproprio, il
proprietario  ha  il  diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota
di  proprieta'.  (L)    2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
    a) se   riguarda  un'area  edificabile,  e'  calcolato  ai  sensi
dell'articolo   37,  senza  la  riduzione  del  quaranta  per  cento;
    b) se  riguarda  una  costruzione  legittimamente  edificata,  e'
calcolato  nella  misura  venale del bene;     c) se riguarda un'area
non  edificabile,  e'  calcolato  aumentando  del cinquanta per cento
l'importo  dovuto  ai  sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2;     d) se
riguarda   un'area   non   edificabile,  coltivata  direttamente  dal
proprietario,  e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai
sensi  dell'articolo  40,  comma  1.  (L)    3. L'accordo di cessione
produce  gli  effetti  del  decreto  di  esproprio  e non li perde se
l'acquirente  non  corrisponde  la somma entro il termine concordato.
(L)    4.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del
capo X. (L)