Art. 291.

  Le  Casse  marittime  di  cui  all'art.  127  sono  autorizzate  ad
assicurare   contro   gli  infortuni  e  le  malattie,  su  richiesta
dell'armatore,  gli  equipaggi  di  navi battenti bandiera estera, in
quanto  composti,  per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza
italiana.
  L'assicurazione  comprende  le  stesse  prestazioni  previste per i
marittimi  delle  navi  italiane;  la sua validita' e in ogni momento
subordinata   al   regolare   versamento   dei  contributi  da  parte
dell'armatore.
  La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime
per  gli  infortuni  sui  lavoro e le malattie con ripartizione degli
oneri  e  dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei
contributi   spettanti  a  ciascuna  Cassa  a  carico  dell'armamento
nazionale di ogni categoria.