Art. 151.
   (Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio)

  La  riunione  e  la  ricongiunzione  dei servizi sono effettuate su
domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente,
sia  stato  liquidato  il  trattamento  di  quiescenza  e  questo sia
cumulabile  con il trattamento di attivita' spettante in relazione al
nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.
  La  domanda  deve  essere  presentata all'amministrazione statale o
all'ente  presso  cui  il  dipendente presta il nuovo servizio ovvero
all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
  La  domanda  non  e'  ammessa se presentata oltre il termine di sei
mesi  dalla  data  di  inizio  del nuovo rapporto. Qualora, pero', il
trattamento  di  quiescenza relativo al precedente servizio sia stato
liquidato  dopo  la  data  di  inizio  del nuovo rapporto, il termine
anzidetto  decorre  dalla  data di comunicazione del provvedimento di
liquidazione  o,  se anteriore, dalla data di riscossione della prima
rata  di  pensione  o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta
tanto.
  L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove
non  respinga  la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o
all'ente  da  cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale
era  stato  iscritto,  entro  novanta  giorni dalla data di ricezione
della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
  Per  l'amministrazione  statale  provvede  l'ufficio  competente  a
liquidare il trattamento normale diretto.