Art. 71 
 
 
     Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche 
 
  1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere
adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte  di  autorita'
di risoluzione rappresentate nel collegio di  risoluzione,  la  Banca
d'Italia,  se  e'  l'autorita'  di  risoluzione   di   una   societa'
controllata sottoposta a vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato
membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione  di  gruppo
che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se  la  richiesta  e'
presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la  Banca  d'Italia,
quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia  un  riesame  del
piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili. 
  2. Se un piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere  adottato  o
aggiornato  con  decisione  congiunta  da  parte  di   autorita'   di
risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione,  ed  e'  stata
deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo  19,  paragrafo
3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze,  chiedere  che  l'ABE  si
astenga dal decidere  sulla  questione,  se  la  sua  decisione  puo'
incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.