Art. 140 
 
 
     (Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali) 
 
  1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi  specifici  di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli  articoli
142, 143, 144, salvo  quanto  disposto  nel  presente  articolo.  Per
quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e  dei
bandi,   gli   enti    aggiudicatori    che    intendono    procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi  di  cui  al  presente
comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita': 
  a) mediante un avviso di gara; 
  b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in
maniera continuativa.  L'avviso  periodico  indicativo  si  riferisce
specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto  degli  appalti
da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto; 
  c)  mediante  un   avviso   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa. 
  2. Il comma 1 non si  applica  allorche'  una  procedura  negoziata
senza previo avviso  di  gara  sia  stata  utilizzata,  conformemente
all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. 
  3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un  appalto  per  i
servizi di cui al presente articolo  ne  rendono  noto  il  risultato
mediante  un  avviso  di  aggiudicazione.   Essi   possono   tuttavia
raggruppare detti avvisi  su  base  trimestrale.  In  tal  caso  essi
inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta  giorni  dopo  la
fine di ogni trimestre 
  4. I bandi e gli  avvisi  di  gara  di  cui  al  presente  articolo
contengono le  informazioni  di  cui  all'allegato  XIV,  parte  III,
conformemente ai modelli di  formulari  stabiliti  dalla  Commissione
mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al  presente  articolo
sono pubblicati conformemente all'articolo 130.