Art. 227 
 
              Sostegno alle zone economiche ambientali 
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,
del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 volto  a  riconoscere  un  ulteriore  contributo
straordinario alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  svolgono
attivita' economiche eco-compatibili, ivi  incluse  le  attivita'  di
guida   escursionistica   ambientale   aderenti   alle   associazioni
professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio  2013,  n.
4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e che hanno sofferto  una  riduzione  del  fatturato  in  conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad  esaurimento
delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla
differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e
giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,
secondo le modalita' definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  fini  della
corresponsione  del  contributo  straordinario,  le  imprese  e   gli
operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del  31
dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno
il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di  una
ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo  quanto  definito  dal
suddetto  decreto  ed  essere  iscritti  all'assicurazione   generale
obbligatoria o alle forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima
oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge 8  agosto  1995,  n.  335.  Il  contributo  non  concorre  alla
formazione del reddito, ai sensi del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni  e  dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis » nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli  aiuti  «  de  minimis  »  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi  1  e  2  dell'articolo
          4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
          con modificazioni dalla legge  12  dicembre  2019,  n.  141
          (Misure urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti
          dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'  dell'aria  e
          proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e  13,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229): 
              «Art.  4-ter  Misure  per  contrastare  i   cambiamenti
          climatici e migliorare la  qualita'  dell'aria  nelle  aree
          protette nazionali e nei centri urbani 
              1. Al fine  di  potenziare  il  contributo  delle  aree
          naturalistiche a  livello  nazionale  per  il  contenimento
          delle emissioni climalteranti e di assicurare  il  rispetto
          dei  limiti  previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE   sulla
          qualita'  dell'aria,  nonche'  di  favorire  in  tali  aree
          investimenti  orientati   al   contrasto   ai   cambiamenti
          climatici,  all'efficientamento  energetico,   all'economia
          circolare,  alla  protezione  della  biodiversita'  e  alla
          coesione  sociale  e  territoriale  e  di   supportare   la
          cittadinanza  attiva  di  coloro  che  vi   risiedono,   il
          territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una
          zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette
          zone possono essere  concesse,  nel  limite  delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente  e  nel  rispetto  della
          normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  forme  di
          sostegno alle nuove imprese e a quelle gia'  esistenti  che
          avviano    un    programma    di    attivita'    economiche
          imprenditoriali o di investimenti  di  natura  incrementale
          compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19,  comma
          6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo
          13  marzo  2013,  n.  30,  a  condizione  che  le   imprese
          beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per
          almeno sette anni dopo il  completamento  dell'investimento
          oggetto delle agevolazioni di cui al presente  comma,  pena
          la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato  di
          liquidazione o scioglimento e che le attivita'  oggetto  di
          sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla  legge
          6  dicembre  1991,  n.  394.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per
          la concessione delle misure di sostegno di cui al  presente
          comma, assicurando il rispetto  del  limite  delle  risorse
          disponibili. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  dei
          progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6,
          lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13
          marzo 2013, n. 30, una quota dei  proventi  delle  aste  di
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare per gli anni 2020,  2021  e  2022  e'
          destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e
          medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi
          almeno il 45 per cento della  propria  superficie  compreso
          all'interno di una ZEA, che svolgono  attivita'  economiche
          eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai
          sensi del comma 1. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  14
          gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia  di  professioni
          non organizzate): 
              «Art. 2 Associazioni professionali 
              1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art.
          1, comma 2, possono  costituire  associazioni  a  carattere
          professionale  di  natura  privatistica,  fondate  su  base
          volontaria,   senza   alcun   vincolo   di   rappresentanza
          esclusiva, con il fine di valorizzare le  competenze  degli
          associati   e   garantire   il   rispetto   delle    regole
          deontologiche, agevolando  la  scelta  e  la  tutela  degli
          utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 
              2.  Gli  statuti  e  le  clausole   associative   delle
          associazioni  professionali  garantiscono  la   trasparenza
          delle attivita' e degli assetti associativi, la  dialettica
          democratica tra gli associati,  l'osservanza  dei  principi
          deontologici,  nonche'  una   struttura   organizzativa   e
          tecnico-scientifica adeguata  all'effettivo  raggiungimento
          delle finalita' dell'associazione. 
              3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche
          attraverso specifiche iniziative, la formazione  permanente
          dei propri iscritti, adottano  un  codice  di  condotta  ai
          sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  vigilano
          sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
          le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per  le
          violazioni del medesimo codice. 
              4. Le  associazioni  promuovono  forme  di  garanzia  a
          tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello
          di riferimento per  il  cittadino  consumatore,  presso  il
          quale i committenti delle prestazioni professionali possano
          rivolgersi  in  caso   di   contenzioso   con   i   singoli
          professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, nonche' ottenere informazioni  relative  all'attivita'
          professionale in generale e agli  standard  qualitativi  da
          esse richiesti agli iscritti. 
              5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di
          denominazioni   professionali   relative   a    professioni
          organizzate in ordini o collegi. 
              6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2,  anche
          se iscritti alle associazioni di cui al presente  articolo,
          non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali
          riservate dalla legge a specifiche categorie  di  soggetti,
          salvo il caso in cui dimostrino il possesso  dei  requisiti
          previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al  relativo  albo
          professionale. 
              7. L'elenco delle associazioni professionali di cui  al
          presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art.
          3 che dichiarano, con  assunzione  di  responsabilita'  dei
          rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei
          requisiti  ivi  previsti  e  di  rispettare,   per   quanto
          applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e  7
          e' pubblicato dal Ministero dello  sviluppo  economico  nel
          proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti
          le  notizie  comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 1, della presente legge.» 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge  quadro
          sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 dicembre 1991, n. 292. 
                
              - Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della  legge  8
          agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 84. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore agricolo e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 26. 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.