Art. 106 
 
Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59). 
 
  1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni
e alle attivita' di cui  all'articolo  2,  alle  quali  sono  addetti
lavoratori, ivi comprese le attivita' esercitate dallo  Stato,  dagli
enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN,
dagli istituti di istruzione, dalle universita' e dai  laboratori  di
ricerca. 
  2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e'  affidata  all'ISIN,  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la  esercita  per
mezzo dell'Ispettorato Nazionale  del  Lavoro  e,  per  le  attivita'
comportanti  l'impiego  di  macchine  radiogene  e  di  sorgenti   di
radiazioni ionizzanti a scopo  medico,  anche  agli  organi  del  SSN
competenti per territorio. La vigilanza non  puo'  essere  effettuata
dallo   stesso   soggetto   che   svolge   l'attivita'   vigilata   o
dall'esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.