Art. 119 
 
  Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44) 
 
  1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui
all'articolo  126   trasmette,   previo   consenso   del   lavoratore
interessato, alle autorita' competenti di cui  all'articolo  8  o  ai
soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione  europea  che
siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria  della
radioprotezione del lavoratore, che ne facciano  motivata  richiesta,
le informazioni relative alle dosi ricevute. 
  2. La richiesta deve essere motivata dalla necessita' di effettuare
le visite mediche prima dell'assunzione oppure di  esprimere  giudizi
in  ordine  all'idoneita'  a  svolgere  mansioni  che  comportano  la
classificazione del lavoratore  come  esposto  oppure,  comunque,  di
tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore. 
  3.  Nelle  more  dell'operativita'  dell'archivio   nazionale   dei
lavoratori esposti,  le  informazioni  suddette  sono  trasmesse  dal
lavoratore stesso.