Art. 123 
 
 
Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle
condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 
  10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73). 
 
  1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei
a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per  le  diverse
modalita' di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per: 
    a) i lavoratori esposti; 
    b) gli apprendisti e studenti; 
    c) i lavoratori non esposti; 
    d)  i  lavoratori  autonomi  e  dipendenti  da   terzi   di   cui
all'articolo 117. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresi'  i  provvedimenti
idonei ad assicurare il rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  di
esposizione fissati ai sensi dell'articolo 146 per le lavoratrici, le
apprendiste e le studentesse in eta' fertile. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  casi  di
cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).