Art. 132 
 
Documentazione relativa alla  sorveglianza  fisica  della  protezione
  (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 230, articolo 81). 
 
  1. L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del  datore  di
lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: 
    a) la relazione di cui all'articolo 109, comma 2  e  all'articolo
131, comma 1, relativa all'esame  preventivo  dei  progetti  e  delle
eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'articolo  130,
comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9; 
    b) le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1,  lettera  c),
nonche' i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma
1, lettera b), numeri 3) e 4); 
    c) i verbali dei controlli di  cui  all'articolo  130,  comma  1,
lettera b), numero 2), e  dei  provvedimenti  di  intervento  da  lui
prescritti, nonche' copia delle  prescrizioni  e  delle  disposizioni
formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive; 
    d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono  annotati  i
risultati  delle  valutazioni  delle   dosi   individuali   e   delle
introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali  esposizioni
accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad  autorizzazione
speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati,
separatamente, in ciascuna scheda; 
    e) le relazioni  sulle  circostanze  e  i  motivi  inerenti  alle
esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 124, comma
1, nonche' alle altre modalita' di esposizione; 
    f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di  lavoro
che  siano  stati  utilizzati  per  la  valutazione  delle  dosi  dei
lavoratori esposti. 
  2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112  e  115  nelle  schede
personali devono essere annotati tutti i contributi alle  esposizioni
professionali individuali, con le modalita'  stabilite  nell'allegato
di cui al comma 6. 
  3. Il datore di lavoro conserva: 
    a)  per  almeno  cinque  anni  dalla  data  di  compilazione   la
documentazione di cui al comma 1, lettera b); 
    b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di  impresa
che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lettere a) e c); 
    c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o  dell'attivita'
dell'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,
mantenendone  successivamente  copia  per  almeno  cinque  anni,   la
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f); 
    d)  per  almeno  cinque  anni  i  risultati  della   sorveglianza
dosimetrica  individuale  e  ambientale   e   delle   analisi   radio
tossicologiche utilizzate dall'esperto  di  radioprotezione  ai  fini
delle valutazioni di competenza. 
  4. Entro sei  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o
dell'attivita'  d'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)  e  f)
e'  consegnata  al  medico  autorizzato   che   provvede   alla   sua
trasmissione,  unitamente  al  documento  di  cui  all'articolo  140,
all'INAIL, che  assicura  la  loro  conservazione  nel  rispetto  dei
termini previsti dall'articolo 140, comma 3. 
  5. In caso di cessazione definitiva dell'attivita'  di  impresa,  i
documenti di cui al comma 1, lettere a), b)  e  c),  sono  consegnati
entro sei mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio che  assicura  la  loro  conservazione  nel  rispetto  dei
termini e delle modalita' previsti nel presente articolo. 
  6.  L'allegato  XXIII  stabilisce  le  modalita'  di  tenuta  della
documentazione e i modelli della stessa. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare  entro  180  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le  modalita'  per  l'istituzione  e  la  conservazione  in   formato
elettronico del registro di cui al punto 4 dell'allegato XXIII.