Art. 142 
 
Segnalazione  di  incidenti,   esposizioni   rilevanti   e   malattie
  professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  articolo
  92). 
 
  1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre
giorni, all'ISIN, all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro  e  agli
organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi
nelle attivita' previste dall'articolo 2, nonche' le esposizioni  che
abbiano comportato il  superamento  dei  valori  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 146. 
  2. Entro tre giorni dal momento  in  cui  ne  abbia  effettuato  la
diagnosi il medico comunica all'Ispettorato territoriale del lavoro e
agli organi del SSN competenti per  territorio  i  casi  di  malattia
professionale. 
  3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche  e  private,  nonche'
gli istituti previdenziali o assicurativi  pubblici  o  privati,  che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate  da  esposizione
professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL copia
della relativa  documentazione  clinica  ovvero  anatomopatologica  e
quella inerente l'anamnesi lavorativa. 
  4. L'INAIL inserisce nel registro di cui all'articolo 244, comma 3,
del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia
di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 142: 
              - Il testo  dell'articolo  244,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 244 (Registrazione dei tumori). - (Omissis). 
              3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro  nazionale
          dei casi di neoplasia di  sospetta  origine  professionale,
          con sezioni rispettivamente dedicate: 
                a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione  di
          Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM); 
                b) ai casi di neoplasie delle cavita'  nasali  e  dei
          seni  paranasali,  sotto  la  denominazione   di   Registro
          nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); 
                c)  ai  casi  di  neoplasie  a  piu'  bassa  frazione
          eziologica riguardo alle quali, tuttavia,  sulla  base  dei
          sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma
          1, siano stati identificati cluster di  casi  possibilmente
          rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di  mortalita'
          di possibile significativita' epidemiologica in rapporto  a
          rischi occupazionali.».