(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
                       (Art. 132 T. U. 1926). 
 
  Le autorizzazioni di polizia  prevedute  in  questo  titolo,  fatta
eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non
possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.