(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 131)
Art. 131.
(Art. 132 T. U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta
eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non
possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.