(Regolamento di polizia mortuaria- art. 83)
                              Art. 83. 
  1. Le salme possono essere esumate prima del  prescritto  turno  di
rotazione  per  ordine  dell'autorita'   giudiziaria   per   indagini
nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del  sindaco,
per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 
  2.  Per  le  esumazioni   straordinarie   ordinate   dall'autorita'
giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica  con
l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite. 
  3.  Tali  esumazioni  devono  essere  eseguite  alla  presenza  del
coordinatore   sanitario   della   unita'    sanitaria    locale    e
dell'incaricato del servizio di custodia.