(Regolamento di polizia mortuaria- art. 85)
                              Art. 85. 
  1.  Le  ossa  che  si  rinvengono  in  occasione  delle  esumazioni
ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune,  a
meno  che  coloro  che  vi  abbiano  interesse  facciano  domanda  di
raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il  recinto
del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le  ossa  devono
essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36. 
  2. Tutti  i  rifiuti  risultanti  dall'attivita'  cimiteriale  sono
equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono  essere  smaltiti  nel
rispetto della suddetta normativa. 
 
          Nota all'art. 85:
             -  Gli articoli del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle
          direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa
          allo    smaltimento    dei    policlorodifenili    e    dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e  nocivi), che interessano sono il 13 e il 14 il cui testo
          e' il seguente:
             "Art.  13. (Costo di smaltimento a carico del produttore
          di  rifiuti).  -  I  costi  relativi  alle   attivita'   di
          smaltimento   dei   rifiuti  speciali  sono  a  carico  dei
          produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli  eventuali
          recuperi.
             Art.  14. (Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura
          e simili).  - Ai rifiuti prodotti negli  ospedali  e  negli
          istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili
          per qualita' a quelli urbani, si applicano le  disposizioni
          del presente decreto relative ai rifiuti urbani.
             I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti
          provenienti  dai  laboratori   biologici   e   quelli   che
          presentino  comunque  grave pericolo per la salute pubblica
          devono essere smaltiti secondo sistemi e con  impianti  che
          garantiscono  la  migliore  tutela possibile delle esigenze
          igienico-sanitarie,   nel   rispetto   delle   prescrizioni
          eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui
          all'art.  5".