(Regolamento di polizia mortuaria- art. 86)
                              Art. 86. 
  1. Le estumulazioni, quando non si  tratti  di  salme  tumulate  in
sepolture private la concessione perpetua, si eseguono  allo  scadere
del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 
  2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private  a
concessione perpetua,  devono  essere  inumati  dopo  che  sia  stata
praticata nella cassa metallica una opportuna  apertura  al  fine  di
consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 
  3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata
di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere 
abbreviato al termine minimo di 
cinque anni. 
  4. Il Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le
condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. 
  5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa
mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta  dei  resti
mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.