(Regolamento di polizia mortuaria- art. 87)
                              Art. 87. 
  1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni  tendenti  a
ridurre il cadavere entro contenitori di misura  inferiore  a  quello
delle casse con le quali fu collocato nel  loculo  al  momento  della
tumulazione. 
  2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e'  tenuto
a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al sindaco chiunque  esegue
sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto  di
reato di vilipendio di cadavere previsto  dall'art.  410  del  codice
penale. 
 
          Nota all'art. 87:
             -  Il  testo  dell'art.  410  del  codice  penale  e' il
          seguente:
             "Art.  410 (Vilipendio di cadavere). - Chiunque commette
          atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri  e'
          punito con la reclusione da uno a tre anni.
             Se   il  colpevole  deturpa  o  mutila  il  cadavere,  o
          commette, comunque, su  questo  atti  di  brutalita'  o  di
          oscenita',  e' punito con la reclusione da tre a sei anni".