(Regolamento di polizia mortuaria- art. 88)
                              Art. 88. 
  1. Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo  ed
in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati  ad
essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il  tumulo,
il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del  feretro  e
dichiari che il suo trasferimento in  altra  sede  puo'  farsi  senza
alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
  2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta
tenuta del  feretro,  puo'  ugualmente  consentire  il  trasferimento
previa idonea sistemazione del  feretro  nel  rispetto  del  presente
regolamento.