(Allegato-art. 80)
                              Art. 80. 
 
               Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
 
    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
condizioni di lavoro e incarichi», finanziato, in prima  applicazione
dalle risorse indicate al comma 2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono,  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2017,  come  certificati
dal Collegio dei revisori: 
      a) le risorse del precedente «Fondo per i  compensi  di  lavoro
straordinario e per la remunerazione  di  particolari  condizioni  di
disagio, pericolo o danno»; 
      b)  le  seguenti  risorse  del   precedente   «Fondo   per   il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale
e dell'indennita' professionale specifica»: 
        b1)  risorse  destinate  alle  indennita'  di  funzione   dei
titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento
di cui agli articoli 36 del CCNL del 7 aprile 1999, 11 del  CCNL  del
20 settembre 2001 e 49 del CCNL integrativo  del  20  settembre  2001
(Misura dell'indennita' di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del  20
settembre 2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20  settembre
2001 e 4 del CCNL del 10 aprile 2008 (Coordinamento); 
        b2) risorse destinate alla corresponsione del  valore  comune
delle ex indennita' di  qualificazione  professionale  dell'art.  45,
commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995 (Indennita' di  qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilita') e dell'art.  2,
comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del  finanziamento
del fondo per la corresponsione  del  trattamento  accessorio  legato
alle posizioni di lavoro); 
        b3) risorse  destinate  alla  corresponsione  dell'indennita'
professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del  5  giugno
2006. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua,  pari  a  Euro  91,00  per  le
unita' di personale destinatarie del presente CCNL in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2015, a decorrere  dal  31  dicembre  2018  e  a
valere dall'anno 2019; 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b)  e  d)  e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999  (Fondo  per  il  finanziamento  delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del  valore  comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica),  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b)  e
c) (Confronto regionale); 
      c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale cessato  dal
servizio a partire dal 2018;  l'importo  confluisce  stabilmente  nel
Fondo dell'anno successivo alla cessazione  dal  servizio  in  misura
intera in ragione d'anno. 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi  variabili  di  anno  in  anno  della  quota  di  risorse
trasferita, su base annuale, dal Fondo premialita' e fasce, ai  sensi
dell'art. 81, comma 6, lettera d) (Fondo premialita' e fasce). 
    5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 81 (Fondo premialita'  e  fasce)
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.  23,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 
    6. Le risorse del Fondo di cui al  presente  articolo,  al  netto
delle  risorse  gia'  destinate  agli  incarichi   di   posizione   e
coordinamento relativi ad  annualita'  precedenti,  sono  annualmente
rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31  (Lavoro
straordinario); 
      b) indennita' correlate alle condizioni di  lavoro  di  cui  al
Titolo  VIII,  capo  III  (Indennita')  secondo  la  disciplina   ivi
prevista; 
      c) indennita' d'incarico correlata agli incarichi funzionali di
cui all'art. 20, comma 3,  (Trattamento  economico  accessorio  degli
incarichi) e  indennita'  di  coordinamento  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 21 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento)  secondo  la
disciplina ivi stabilita; 
      d)  valore  comune  delle  ex  indennita'   di   qualificazione
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL  1°  settembre  1995
(Indennita' di qualificazione professionale  e  valorizzazione  delle
responsabilita') e dell'art. 2, comma 3,  del  CCNL  27  giugno  1996
(Rideterminazione del finanziamento del fondo per  la  corresponsione
del  trattamento  accessorio  legato  alle  posizioni  di  lavoro)  e
indennita' professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del
5 giugno 2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.