Art. 81. Fondo premialita' e fasce 1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo premialita' e fasce», finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica; b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali. 3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari); b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b) e d) e comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c) (Confronto regionale); 4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lettera b) e comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999 (Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 6, lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto regionale); b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, comma 4, e 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000; e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. 5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonche' al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili; d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al «Fondo condizioni di lavoro e incarichi» di cui all'art. 80; e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo); f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lettera d). 7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresi' sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualita', del presente Fondo, nonche' del «Fondo condizioni di lavoro e incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.