(Allegato-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                      Fondo premialita' e fasce 
 
    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
premialita'  e  fasce»,  finanziato,  in  prima  applicazione,  dalle
risorse indicate al comma 2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1  confluiscono  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2017,  come  certificati
dal Collegio dei revisori: 
      a)  le  risorse  destinate   al   finanziamento   delle   fasce
retributive del precedente Fondo per  il  finanziamento  delle  fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore  comune  delle
ex  indennita'  di  qualificazione  professionale  e  dell'indennita'
professionale specifica; 
      b) le risorse stabili del precedente Fondo della  produttivita'
collettiva per il miglioramento dei servizi e  per  il  premio  della
qualita' delle prestazioni individuali. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo calcolato in rapporto al  nuovo  valore  della
fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto
dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari); 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b)  e  d)  e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999  (Fondo  per  il  finanziamento  delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del  valore  comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica),  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b)  e
c) (Confronto regionale); 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a)  delle   risorse   non   consolidate   regionali   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  38,  comma  4,
lettera b) e comma  5  del  CCNL  del  7  aprile  1999  (Fondo  della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi  e  per  il
premio della qualita' delle prestazioni individuali) come  modificato
dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004  (Risorse  per  la
contrattazione integrativa), alle condizioni  e  con  i  vincoli  ivi
indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 6,  lettere
a) e b), nel rispetto delle linee  di  indirizzo  emanate  a  livello
regionale ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  a)  (Confronto
regionale); 
      b) delle risorse derivanti dall'applicazione  dell'articolo  43
della legge n. 449/1997; 
      c)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5  e  6  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98; 
      d)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
coerenti con le finalita'  del  presente  Fondo,  tra  cui  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo  dall'art.
113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, comma  4,  e
12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000; 
      e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA  del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese superiori a quindici giorni. 
    5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) deve comunque  avvenire,  complessivamente,  nel  rispetto
dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
    6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo  -  al  netto
delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura  dei
differenziali retributivi  del  personale  che  abbia  conseguito  la
progressione economica in anni precedenti,  nonche'  al  lordo  delle
medesime somme nuovamente utilizzabili  a  seguito  della  cessazione
dello stesso personale - sono  annualmente  rese  disponibili  per  i
seguenti utilizzi: 
      a) premi correlati alla performance organizzativa; 
      b) premi correlati alla performance individuale; 
      c)  attribuzione  selettiva  di  nuove  fasce   retributive   e
conseguente copertura  dei  relativi  differenziali  retributivi  con
risorse certe e stabili; 
      d) eventuale trasferimento di  risorse,  su  base  annuale,  al
«Fondo condizioni di lavoro e incarichi» di cui all'art. 80; 
      e) misure  di  welfare  integrativo  in  favore  del  personale
secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo); 
      f)  trattamenti  economici  accessori  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al
comma 4, lettera d). 
    7. Alle risorse rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  6  sono
altresi' sommate eventuali risorse  residue,  relative  a  precedenti
annualita', del presente Fondo,  nonche'  del  «Fondo  condizioni  di
lavoro e incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli  organi
di  controllo,  qualora   non   sia   stato   possibile   utilizzarle
integralmente.