(Allegato-art. 82)
                              Art. 82. 
 
               Differenziazione del premio individuale 
 
    1. Ai dipendenti che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo quanto previsto dal sistema  di  valutazione  dell'Azienda  o
Ente, e' attribuita una maggiorazione del premio individuale  di  cui
all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce)  che  si
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale  valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.