(Allegato-art. 84)
                              Art. 84. 
 
    Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 
 
    1. Al fine di assicurare l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, la contrattazione  integrativa  destina
la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 80, comma 4  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all'art. 81 comma 4 (Fondo
premialita'  e  fasce),  con  esclusione  di  quelle   derivanti   da
disposizioni  di  legge,  al  finanziamento  degli  istituti  di  cui
all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce) e, specificamente,  ai  premi
di cui all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita'  e  fasce)
almeno il 30% di tali risorse.