(Allegato B-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali,  le  guardie
di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri. 
 
  Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e  dei
lavori pubblici, puo'  anche  per  ispeciali  servizi  attribuire  la
qualita' di agenti  di  pubblica  sicurezza  alle  guardie  doganali,
daziarie, telegrafiche e di strade  ferrate,  ed  ai  cantonieri  che
abbiano prestato giuramento. 
 
  I rapporti intorno a tutto cio' che concerne la pubblica  sicurezza
dovranno dagli agenti  essere  rimessi  agli  uffiziali  di  pubblica
sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le  leggi  sulla  procedura
penale.