Art. 6. Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri. Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, puo' anche per ispeciali servizi attribuire la qualita' di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento. I rapporti intorno a tutto cio' che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.