Art. 7. I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre. Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali. Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.