(Allegato B-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  I privati possono deputare  guardie  particolari  per  la  custodia
delle loro terre. 
 
  Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed  avere  i
requisiti  che  saranno  determinati  da  regolamenti  approvati  con
decreti reali. 
 
  Esse presteranno giuramento innanzi al giudice  di  mandamento  del
luogo dove son chiamate a  compiere  il  loro  servizio,  ed  i  loro
verbali faranno fede fino a prova contraria.