(Allegato B-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Per  il  concorso  delle  guardie  municipali  e  campestri  e  dei
cantonieri al servizio per la pubblica  sicurezza,  come  per  quelli
delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e
rurale, saranno date dal ministero dell'interno apposite  istruzioni,
sentiti i consigli comunali.