Art. 1106 
 
        Trasferimento nella lista di leva di un altro comune 
 
  1. Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno stabile
residenza dopo la formazione delle liste della loro  classe,  possono
essere trasferiti, fino al giorno del loro  effettivo  concorso  alla
leva,  nelle  liste  del  comune  nel  quale  hanno  preso   abituale
residenza, presentandone domanda: 
    a) in tempo di pace, al comune nella cui lista sono iscritti e al
comune nella cui lista desiderano essere trasferiti;  i  due  comuni,
coordinandosi tra loro,  anche  per  via  telematica,  provvedono  al
trasferimento richiesto, in caso concordino; del motivo dell'aggiunta
e  della  corrispondente  cancellazione  e'  presa  sulle  liste  dei
rispettivi comuni; in caso di disaccordo,  su  richiesta  dei  comuni
decide la Direzione generale della previdenza militare, della leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati; 
    b)  in  tempo  di  guerra  o  di  grave   crisi   internazionale,
all'ufficio di supporto del  consiglio  di  leva  competente  per  la
provincia in cui ha sede il comune nelle cui liste desiderano  essere
trasferiti.  L'ufficio   provvede   direttamente   al   trasferimento
richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste
comuni della stessa provincia: in caso diverso provvede d'accordo con
l'ufficio di  supporto  del  consiglio  di  leva  competente  per  la
provincia in cui ha sede il comune nelle  cui  liste  ebbe  luogo  la
iscrizione originaria, e da esso deve essergli  trasmessa  la  scheda
personale.  Del   motivo   dell'aggiunta   e   della   corrispondente
cancellazione e' presa nota dagli uffici sulle liste  dei  rispettivi
comuni e a questi e' data  comunicazione  del  trasferimento  perche'
possano  provvedere  a  loro  volta   rispettivamente   alla   stessa
cancellazione e aggiunta in conseguenza del trasferimento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.