Articolo 101
                   Istituti e luoghi della cultura

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  sono  istituti e luoghi della
cultura  i  musei,  le  biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
   2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina
   ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un
   insieme  organizzato  di libri, materiali e informazioni, comunque
   editi  o  pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne  assicura la
   consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio",  una  struttura permanente che raccoglie, inventaria e
   conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
   consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato  dalla presenza di
   resti  di  natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
   di eta' antica;
e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale caratterizzato da
   importanti  evidenze  archeologiche  e dalla compresenza di valori
   storici,   paesaggistici   o  ambientali,  attrezzato  come  museo
   all'aperto;
f) "complesso  monumentale",  un insieme formato da una pluralita' di
   fabbricati  edificati  anche  in  epoche diverse, che con il tempo
   hanno  acquisito,  come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
   storica o etnoantropologica.

   3.  Gli  istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
   4.  Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui  al  comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.