Art. 95.
                      Misure generali di tutela

  1.   I   datori   di   lavoro  delle  imprese  esecutrici,  durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo  15  e  curano,  ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
    a)  il  mantenimento  del  cantiere  in  condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita';
    b)  la  scelta  dell'ubicazione  di posti di lavoro tenendo conto
delle  condizioni  di  accesso  a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il  controllo  periodico  degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
    e)  la  delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di  deposito  dei  vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata  effettiva  da  attribuire  ai  vari  tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
   g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    h)  le  interazioni  con  le  attivita'  che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.