Art. 125 
 
                     Riunioni della commissione 
 
1. La commissione si  riunisce,  su  convocazione  del  Presidente  o
secondo un calendario prestabilito, almeno una  volta  ogni  sessanta
giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 
2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno
cinque componenti. 
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza  qualificata  di  due
terzi.