Art. 125 Riunioni della commissione 1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.