Art. 106.
                     (Archiviazione degli atti)

  Il  capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed
alle  giustificazioni  dell'impiegato  ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone
comunicazione all'interessato.
  Qualora  ritenga  che  l'infrazione  sia  punibile  con  la censura
trasmette  gli  atti  al  capo del servizio o dell'ufficio competente
perche' provveda alla irrogazione della punizione.