Art. 154. 
                            (Competenza) 
 
  Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere
al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di  eta'  e  a
liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni
amministrazione,   all'ufficio    periferico    con    circoscrizione
provinciale o superiore; nei casi  di  cessazione  dal  servizio  per
causa diversa dal raggiungimento del limite di eta',  il  trattamento
di  quiescenza  normale  e'  liquidato  dall'ufficio  precedentemente
indicato  in  base  al  provvedimento  di  cessazione  dal   servizio
trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza  della
Corte  dei  conti  che  dichiari  essersi  verificate  le  condizioni
previste per il diritto a detto trattamento. 
  Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del  trattamento
di quiescenza del personale in  servizio  presso  le  amministrazioni
centrali, dei dirigenti degli uffici  periferici  con  circoscrizione
non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato
fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti  pubblici
provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene. 
  Gli  uffici  centrali  e  periferici  competenti  a   disporre   il
collocamento a riposo  e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di
quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono  stabiliti,  per  ogni
amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente  e
con il Ministro per il tesoro. 
  Il Ministero di  grazia  e  giustizia  liquida  il  trattamento  di
quiescenza dei  magistrati  ordinari  e  del  personale,  centrale  e
periferico, dipendente dal Ministero  stesso  nonche'  del  personale
degli archivi notarili; la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura  dello
Stato. 
  Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in  vigore  del
presente testo unico, secondo le quali il collocamento  a  riposo  di
determinate categorie di  dipendenti  dello  Stato  e'  disposto  con
decreto del Presidente della Repubblica. 
  Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in
cui ai  dipendenti  uffici  periferici  siano  demandati  compiti  di
carattere esclusivamente tecnico.