Art. 103. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                       Controlli ed ispezioni 
  1. Al fine di assicurare l'osservanza delle  disposizioni  previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia
di finanza possono svolgere  negli  spazi  doganali  le  facolta'  di
visita, ispezione e controllo previste dagli articoli  19  e  20  del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli  agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni  di  polizia  per  la
prevenzione e  la  repressione  del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  possono  procedere  in  ogni  luogo  al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.  Dell'esito  dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale  in  appositi
moduli,  trasmessi  entro  quarantotto  ore  al   procuratore   della
Repubblica il quale, se ne  ricorrono  i  presupposti,  li  convalida
entro le successive quarantotto ore. Ai  fini  dell'applicazione  del
presente  comma,  saranno   emanate,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  della  difesa  e  delle
finanze, le opportune  norme  di  coordinamento  nel  rispetto  delle
competenze istituzionali. 
  3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza che non  consentano  di  richiedere
l'autorizzazione  telefonica  del  magistrato   competente,   possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza  ritardo  e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore  della  Repubblica  il
quale,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro   le
successive quarantotto ore. 
  4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  sono   tenuti   a   rilasciare   immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. 
 
          Note all'art. 103:
             -   Gli   articoli   19  e  20  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n. 43/1973, sono cosi' formulati:
             "Art.  19  (Visite,  ispezioni  e controlli sui mezzi di
          trasporto e sui bagagli  delle  persone).  -  I  funzionari
          doganali,  per  assicurare  l'osservanza delle disposizioni
          stabilite dalle leggi in materia  doganale  e  dalle  altre
          leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono
          procedere, direttamente  od  a  mezzo  dei  militari  della
          Guardia  di  finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di
          qualsiasi genere che  attraversano  la  linea  doganale  in
          corrispondenza  degli  spazi doganali o che circolano negli
          spazi  stessi.  Quando  sussistono  fondati   sospetti   di
          irregolarita'  i mezzi di trasporto predetti possono essere
          sottoposti  anche  ad   ispezioni   o   controlli   tecnici
          particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare eventuali
          occultamenti di merci.
             Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria
          collaborazione per l'esecuzione delle  verifiche  predette,
          osservando  le  disposizioni  a  tal  fine  impartite dagli
          organi doganali.
             Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche nei confronti dei bagagli e degli  altri  oggetti  in
          possesso  delle  persone che attraversano la linea doganale
          in corrispondenza degli  spazi  doganali  o  che  circolano
          negli spazi stessi.
             Art.   20   (Controllo   dognale  delle  persone).  -  I
          funzionari  doganali,  per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  stabilite  dalle  leggi in materia doganale e
          delle altre leggi la cui  applicazione  e'  demandata  alle
          dogane,  possono  invitare  coloro che per qualsiasi motivo
          circolano nell'ambito degli spazi doganali ad  esibire  gli
          oggetti ed i valori portati sulla persona.
             In  caso  di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di
          sospetto il capo del servizio puo' disporre,  con  apposito
          provvedimento  scritto  specificatamente  motivato,  che le
          persone  suddette  vengano   sottoposte   a   perquisizione
          personale.
             Della  perquisizione  e'  redatto processo verbale, che,
          insieme al provvedimento anzidetto, deve  essere  trasmesso
          entro   quarantotto   ore  alla  procura  della  Repubblica
          competente.
             Il  procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo
          il  provvedimento,  lo  convalida   entro   le   successive
          quarantotto ore".
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge
          n.  349/1989 (Delega  al  Governo  ad  adottare  norme  per
          l'aggiornamento,   la   modifica   e  l'integrazione  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  doganale,  per   la
          riorganizzazione   dell'amministrazione   delle   dogane  e
          imposte indirette, in materia di contrabbando e in  materia
          di  ordinamento  ed  esercizio  dei magazzini generali e di
          applicazione  delle   discipline   doganali   ai   predetti
          magazzini  generali,  nonche'  delega  ad adottare un testo
          unico in materia doganale e di imposte di  fabbricazione  e
          di consumo e' il seguente:
             "1.  Le  norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          daranno compiuta attuazione alle  direttive  n.  79/695/CEE
          del  Consiglio  del  24  luglio  1979  e n. 82/57/CEE della
          commissione    del    17    dicembre     1981,     relative
          all'armonizzazione  delle procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, ed alle direttive  n.  81/177/CEE  del
          Consiglio  del  24  febbraio  1981  e  n.  82/347/CEE della
          commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione
          delle  procedure di esportazione delle merci comunitarie, e
          provvederanno al riordinamento degli istituti  doganali  ed
          alla revisione delle procedure di accertamento e controllo,
          in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
              (omissis);
               o)  il  Ministro delle finanze procedera', con proprio
          decreto, al coordinamento delle attivita' di controllo  dei
          funzionari    doganali   con   quelle   di   altri   organi
          dell'Amministrazione  finanziaria  e   della   Guardia   di
          finanza".