Art. 97. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                     Acquisto simulato di droga 
  1. Fermo il disposto dell'art.  51  del  codice  penale,  non  sono
punibili gli ufficiali di polizia  giudiziaria  addetti  alle  unita'
specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire  elementi
di prova in ordine ai delitti previsti dalla  presente  legge  ed  in
esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente  disposte  dal
Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo,  dal  questore  o
dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di  finanza
o  dal  comandante  del  nucleo  di  polizia  tributaria,   procedono
all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  2. Dell'acquisto di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'  data
immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale  antidroga
ed all'autorita' giudiziaria.  Questa,  se  richiesta  dalla  polizia
giudiziaria, puo', con decreto motivato, differire il sequestro  fino
alla conclusione delle indagini. 
 
          Nota all'art. 97:
             -  Il  testo  dell'art.  51  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
             "Art.  51  (Esercizio  di un diritto o adempimento di un
          dovere). L'esercizio di un diritto o  l'adempimento  di  un
          dovere  imposto  da  una  norma  giuridica  o  da un ordine
          legittimo della pubblica autorita' esclude la  punibilita'.
             Se  un  fatto  costituente  reato e' commesso per ordine
          dell'autorita',  del  reato  risponde  sempre  il  pubblico
          ufficiale che ha dato l'ordine.
             Risponde  del  reato  altresi' chi ha eseguito l'ordine,
          salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di  obbedire
          a un ordine legittimo.
             Non  e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
          la  legge  non   gli   consente   alcun   sindacato   sulla
          legittimita' dell'ordine".