Art. 143 
 
 
             (Appalti riservati per determinati servizi) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni  di
cui  al  comma  2  il  diritto  di  partecipare  alle  procedure  per
l'aggiudicazione di appalti pubblici  esclusivamente  per  i  servizi
sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato  XIV,  identificati
con i codici  CPV  75121000-0,  75122000-7,  75123000-4,  79622000-0,
79624000-4,   79625000-1,   80110000-8,    80300000-7,    80420000-4,
80430000-7,  80511000-9,  80520000-5,  80590000-6,  da  85000000-9  a
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. 
  2. Gli affidamenti di cui al comma 1  devono  soddisfare  tutte  le
seguenti condizioni: 
  a)  a)   l'organizzazione   ha   come   obiettivo   statutario   il
perseguimento di  una  missione  di  servizio  pubblico  legata  alla
prestazione dei servizi di cui al comma 1; 
  b) i profitti  dell'organizzazione  sono  reinvestiti  al  fine  di
conseguire  l'obiettivo  dell'organizzazione.  Se  i  profitti   sono
distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe basarsi su  considerazioni
partecipative; 
  c) le strutture di gestione o  proprieta'  dell'organizzazione  che
esegue  l'appalto  sono  basate  su  principi  di   azionariato   dei
dipendenti  o  partecipativi,  ovvero  richiedono  la  partecipazione
attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; 
  d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha  aggiudicato
all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma  del
presente articolo negli ultimi tre anni. 
  3. La durata massima del contratto non supera i tre anni. 
  4. Il bando e' predisposto nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
presente articolo.