Art. 144 
 
 
                      (Servizi di ristorazione) 
 
  1.  I  servizi  di  ristorazione  indicati  nell'allegato  IX  sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo  95,  comma  3.  La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in  particolare,  degli
aspetti relativi a fattori quali la qualita'  dei  generi  alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici  e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche'  di  quelli
provenienti  da   sistemi   di   filiera   corta   e   da   operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di
cui all'articolo 34  del  presente  codice  e  della  qualita'  della
formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui
all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128 nonche' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18  agosto
2015, n. 141. 
  2. Con decreti del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  sono
definite  e  aggiornate  le  linee  di  indirizzo  nazionale  per  la
ristorazione   ospedaliera,   assistenziale   e   scolastica.    Fino
all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo  216,
comma 18. 
  3.  L'attivita'  di   emissione   di   buoni   pasto,   consistente
nell'attivita' finalizzata a  rendere  per  il  tramite  di  esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale,  e'  svolta
esclusivamente da societa' di capitali con capitale  sociale  versato
non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno  come  oggetto
sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il  servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di  altri  titoli  di
legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa'
di cui al  presente  comma  deve  essere  corredato  dalla  relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro  istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
del codice civile. 
  4. Gli operatori economici attivi  nel  settore  dell'emissione  di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi  dell'Unione  europea  possono
esercitare l'attivita' di cui al comma 3 se  a  cio'  autorizzati  in
base alle norme del Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al
comma 3 possono svolgere l'attivita' di  emissione  dei  buoni  pasto
previa   segnalazione   certificata   di   inizio    attivita'    dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti
di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC,
sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere  erogato  il
servizio sostitutivo di mensa  reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto,  le
caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il  contenuto  degli   accordi
stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto  e  i  titolari
degli esercizi convenzionabili. 
  6.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi   di   mensa   avviene
esclusivamente  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra i quali: 
  a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
  b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
  c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
  d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
  e) il progetto tecnico. 
  7. Ai fini del possesso della rete di esercizi  attraverso  cui  si
espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come
criterio  di  partecipazione  o  di  aggiudicazione  e'   sufficiente
l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno  all'attivazione
della  rete   stessa   entro   un   congruo   termine   dal   momento
dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata  attivazione
della rete richiesta entro il termine indicato comporta la  decadenza
dell'aggiudicazione. 
  8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati  consentono,  ciascuno
nell'esercizio  della  rispettiva  attivita'  contrattuale  e   delle
obbligazioni di propria  pertinenza,  la  utilizzabilita'  del  buono
pasto per l'intero valore facciale. 
 
          Note all'art. 144 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma   5-quater,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e ricerca),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128: 
              "Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 
              (Omissis) 
              5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,
          nei bandi delle  gare  d'appalto  per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 6,  comma  1,  della  legge  18
          agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura
          sociale): 
              "Art. 6 (Interventi di sostegno) 
              1.  Le  istituzioni  pubbliche  che  gestiscono   mense
          scolastiche e ospedaliere possono prevedere,  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  1,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni, nelle gare  concernenti
          i relativi servizi di fornitura, criteri di  priorita'  per
          l'inserimento di  prodotti  agroalimentari  provenienti  da
          operatori dell'agricoltura sociale. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 2409-bis del Codice civile: 
              "Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti) 
              La  revisione  legale  dei  conti  sulla  societa'   e'
          esercitata da  un  revisore  legale  dei  conti  o  da  una
          societa'  di  revisione   legale   iscritti   nell'apposito
          registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.". 
              - Si riporta l'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) 
              "Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia) 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere,  disponendo   la   sospensione   dell'attivita'
          intrapresa e  prescrivendo  le  misure  necessarie  con  la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita'  si
          intende vietata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. abrogato 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.".