Art. 71 
 
 
                       Prodotti non consentiti 
 
  1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o  di  manipolazione
dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi  alla  salute,  ovvero
addiziona sostanze  organiche  o  inorganiche  non  consentite  dalla
vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto
costituisca  reato,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni
caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori  dei  casi
consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione  dei
vini impiega,  in  tutto  o  in  parte,  alcol,  zuccheri  o  materie
zuccherine o fermentate diverse da  quelle  provenienti  dall'uva  da
vino e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250  euro
per ettolitro di prodotto sofisticato. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  in  relazione  al  comma
precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate
all'alimentazione  umana  riguardi  piccole  quantita'  di   prodotti
vitivinicoli, inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola
dell'impresa  relativa  alla  campagna  vitivinicola   precedente   e
comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso
della  stessa  campagna  vitivinicola,  sia  effettuato  nel  periodo
consentito per le fermentazioni di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico  totale  di
1,5 per cento in volume e  non  implichi  l'utilizzo  concorrente  di
altre sostanze non consentite dalla presente  legge,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per  ogni  ettolitro  o
quintale di prodotto sofisticato. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  al  tecnico  responsabile
delle operazioni o delle manipolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica la medesima sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  a
carico del legale rappresentante della ditta.