Art. 230 
 
  Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti 
 
  1.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di  tutti  i  trentaduemila
vincitori.  2.  Il  numero  dei  posti   destinati   alla   procedura
concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera  d),
del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  e'  incrementato
complessivamente di ottomila posti. A tal  fine,  fermo  restando  il
limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei  vincitori  possono
essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,   del    Ministero
dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. 
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  2-ter.  Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, di favorire la piena ripresa  dell'attivita'  didattica  in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e  retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n.  98,  che  siano  stati  assunti  in  ruolo  a  tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020,  a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'. 
  2-quater.  All'onere  derivante  dal  comma  2-ter   del   presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
          legge 20 dicembre 2019, n.  159  (Misure  di  straordinaria
          necessita'  ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del
          personale  scolastico  e  degli  enti  di  ricerca   e   di
          abilitazione dei docenti): 
              «Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
          e  abilitazione  del   personale   docente   nella   scuola
          secondaria. 
              1. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente  al
          concorso ordinario per titoli ed esami di cui  all'articolo
          17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n.  59,  entro  il  30  aprile  2020,  una  procedura
          straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola
          secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado,   finalizzata
          all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4
          del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata
          all'abilitazione all'insegnamento nella scuola  secondaria,
          alle condizioni previste dal presente articolo. 
              2. La  procedura  straordinaria  di  cui  al  comma  1,
          bandita a livello nazionale con uno o  piu'  provvedimenti,
          e' organizzata su base regionale  ed  e'  finalizzata  alla
          definizione, per la scuola secondaria, di  una  graduatoria
          di vincitori, distinta per regione  e  classe  di  concorso
          nonche' per l'insegnamento  di  sostegno,  per  complessivi
          ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre,  di
          definire un elenco  dei  soggetti  che  possono  conseguire
          l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di  cui  al
          comma 9, lettera g). 
              3. La procedura di cui al comma 1  e'  bandita  per  le
          regioni, classi di concorso e tipologie  di  posto  per  le
          quali si prevede che vi siano, negli  anni  scolastici  dal
          2020/2021 al 2022/2023,  posti  vacanti  e  disponibili  ai
          sensi del comma 4. Ove occorra  per  rispettare  il  limite
          annuale di cui al comma  4,  le  immissioni  in  ruolo  dei
          vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
          all'anno scolastico 2022/2023, sino  all'esaurimento  della
          graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 
              4. Annualmente, completata l'immissione in  ruolo,  per
          la  scuola  secondaria,  degli  aspiranti  iscritti   nelle
          graduatorie ad esaurimento e nelle  graduatorie  di  merito
          dei concorsi per docenti banditi negli anni  2016  e  2018,
          per  le  rispettive  quote,  e   disposta   la   confluenza
          dell'eventuale   quota   residua   delle   graduatorie   ad
          esaurimento   nella   quota    destinata    ai    concorsi,
          all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
          concorso  ordinario  di  cui  al  comma  1   e'   destinato
          rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi'  residuati,
          fino a concorrenza  del  numero  di  24.000  posti  per  la
          procedura  straordinaria.  L'eventuale  posto  dispari   e'
          destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 
              5. La partecipazione alla  procedura  e'  riservata  ai
          soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: 
              a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno  scolastico
          2019/2020, hanno svolto, su posto  comune  o  di  sostegno,
          almeno tre annualita' di servizio, anche  non  consecutive,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  servizio  svolto  su
          posto  di  sostegno  in  assenza  di  specializzazione   e'
          considerato  valido  ai  fini  della  partecipazione   alla
          procedura straordinaria per la classe  di  concorso,  fermo
          restando quanto previsto alla lettera b).  I  soggetti  che
          raggiungono  le  tre  annualita'  di  servizio   prescritte
          unicamente  in  virtu'  del   servizio   svolto   nell'anno
          scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura
          straordinaria di cui al comma  1.  La  riserva  e'  sciolta
          negativamente  qualora  il   servizio   relativo   all'anno
          scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di  cui  al
          predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
              b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra  quelli
          di cui alla lettera a), nella specifica classe di  concorso
          o nella tipologia di posto per la quale si concorre; 
              c) posseggono, per la classe di concorso richiesta,  il
          titolo  di  studio  di  cui  all'articolo  5  del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 22, comma 2,  del  predetto  decreto.
          Per la partecipazione ai posti  di  sostegno  e'  richiesto
          l'ulteriore   requisito   del   possesso   della   relativa
          specializzazione. 
              6. Al fine di contrastare il fenomeno  del  ricorso  ai
          contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
          statali e per favorire l'immissione in ruolo  dei  relativi
          precari, il servizio di cui al  comma  5,  lettera  a),  e'
          preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
          secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
          comma 3 dell'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre
          2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2009, n.  167,  nonche'  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013,  n.  12.  Il  predetto  servizio  e'  considerato  se
          prestato come insegnante di sostegno oppure in  una  classe
          di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
          n. 19, e successive modificazioni,  incluse  le  classi  di
          concorso ad  esse  corrispondenti  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 2. 
              7. E' altresi' ammesso a  partecipare  alla  procedura,
          unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,  chi
          e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
          tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
          istituzioni statali e  paritarie  nonche'  nell'ambito  dei
          percorsi di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al  sistema  di
          istruzione e formazione professionale,  purche',  nel  caso
          dei predetti  percorsi,  il  relativo  servizio  sia  stato
          svolto per la tipologia di posto  o  per  gli  insegnamenti
          riconducibili alle classi di concorso di cui  al  comma  6,
          secondo periodo, del presente articolo. Restano  fermi  gli
          ulteriori requisiti di cui al  comma  5.  Possono  altresi'
          partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
          requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
          delle scuole statali che posseggono i requisiti di  cui  al
          comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. 
              8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura  di
          cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno  sia
          per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione
          sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1  sia  al
          concorso  ordinario,  anche  per  la  medesima  classe   di
          concorso e tipologia di posto. 
              9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
              a) lo svolgimento di una prova  scritta,  da  svolgersi
          con sistema informatizzato, composta da quesiti a  risposta
          multipla su argomenti afferenti alle classi di  concorso  e
          sulle metodologie didattiche,  a  cui  possono  partecipare
          coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5
          e 6; 
              b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla
          base del  punteggio  riportato  nella  prova  di  cui  alla
          lettera a) e della valutazione dei titoli di cui  al  comma
          11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; 
              c) l'immissione in  ruolo  dei  soggetti  di  cui  alla
          lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
          sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al  periodo  di
          formazione iniziale e prova; 
              d) lo svolgimento di una prova  scritta,  da  svolgersi
          con sistema informatizzato, composta da quesiti a  risposta
          multipla su argomenti afferenti alle classi di  concorso  e
          sulle metodologie didattiche, a cui possono  partecipare  i
          soggetti di cui al comma 7; 
              e) la  compilazione  di  un  elenco  non  graduato  dei
          soggetti che, avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle
          lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma  10,
          possono  conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  alle
          condizioni di cui alla lettera g); 
              f)  l'abilitazione  all'esercizio   della   professione
          docente per la relativa classe di concorso,  dei  vincitori
          della procedura immessi in ruolo, all'atto  della  conferma
          in ruolo. I  vincitori  della  procedura  possono  altresi'
          conseguire l'abilitazione prima dell'immissione  in  ruolo,
          alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
              g)  l'abilitazione  all'esercizio   della   professione
          docente per coloro che risultano  iscritti  nell'elenco  di
          cui alla lettera e) purche': 
              1) abbiano in essere un contratto di  docenza  a  tempo
          indeterminato ovvero a tempo determinato di durata  annuale
          o fino al termine delle  attivita'  didattiche  presso  una
          istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di
          istruzione, ferma restando la  regolarita'  della  relativa
          posizione contributiva; 
              2)  conseguano  i  crediti  formativi  universitari   o
          accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
          gia' in possesso; 
              3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 
              10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e  d),  sono
          superate dai candidati che conseguano il  punteggio  minimo
          di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
          esame previsto per il concorso  ordinario,  per  titoli  ed
          esami, per la scuola secondaria. 
              11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  da  adottare  entro  il
          termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro: 
              a) i termini e  le  modalita'  di  presentazione  delle
          istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
              b) la composizione di un comitato  tecnico  scientifico
          incaricato di predisporre e di validare i quesiti  relativi
          alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in  base  al
          programma di cui al comma 10; 
              c)  i  titoli  valutabili  e  il   punteggio   a   essi
          attribuibile, utili alla formazione  della  graduatoria  di
          cui al comma 9, lettera b); 
              d) i posti disponibili,  ai  sensi  del  comma  4,  per
          regione, classe di concorso e tipologia di posto; 
              e) la composizione delle  commissioni  di  valutazione,
          distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e
          delle loro eventuali articolazioni; 
              f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per  la
          partecipazione  alla  procedura  di   cui   al   comma   1,
          determinato in maniera da coprire integralmente ogni  onere
          derivante  dall'organizzazione  della  medesima.  Le  somme
          riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  di  bilancio
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              12. Ai membri del comitato di cui al comma 11,  lettera
          b), non spettano compensi, emolumenti, indennita',  gettoni
          di presenza o altre  utilita'  comunque  denominate,  fermo
          restando il rimborso delle eventuali spese. 
              13. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  avente
          natura non regolamentare,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti: 
              a)  le  modalita'  di  acquisizione  per  i  vincitori,
          durante il periodo di formazione iniziale  e  con  oneri  a
          carico dello Stato, dei crediti  formativi  universitari  o
          accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
          gia' in possesso; 
              b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale  e
          prova di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 59, con una prova  orale,  che  precede  la
          valutazione del periodo di formazione iniziale e di  prova,
          da  superarsi  con  il  punteggio   di   sette   decimi   o
          equivalente,  nonche'  i  contenuti  e  le   modalita'   di
          svolgimento  della  predetta  prova  e  l'integrazione  dei
          comitati di valutazione con non meno di due membri  esterni
          all'istituzione scolastica, di  cui  almeno  uno  dirigente
          scolastico, ai quali  non  spettano  compensi,  emolumenti,
          indennita', gettoni di presenza o altre  utilita'  comunque
          denominate, ne' rimborsi spese; 
              c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di  cui
          al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera  g),  ai
          fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza
          pubblica, dei crediti formativi universitari  o  accademici
          di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' le modalita'  ed
          i  contenuti  della  prova  orale  di  abilitazione  e   la
          composizione della relativa commissione. 
              14. Il periodo di formazione iniziale e prova,  qualora
          valutato  positivamente,  assolve  agli  obblighi  di   cui
          all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1,  comma
          116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai  candidati  che
          superano il predetto  periodo  si  applica  l'articolo  13,
          comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
              15. All'articolo 17, comma 2, lettera d),  del  decreto
          legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  il  secondo  e  terzo
          periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato. 
              16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
          non da' diritto ad essere  assunti  alle  dipendenze  dello
          Stato. 
              17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a  tempo
          determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021,  i
          posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti  e
          disponibili dopo  le  operazioni  di  immissione  in  ruolo
          disposte ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo
          13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96, e del presente articolo  sono  destinati  alle
          immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
              17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
          l'immissione nei ruoli del personale  docente  o  educativo
          possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
          in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
          graduatorie. A  tale  fine,  i  predetti  soggetti  possono
          presentare istanza per i posti di una o  piu'  province  di
          una  medesima  regione,   per   ciascuna   graduatoria   di
          provenienza.   L'istanza   e'   presentata   esclusivamente
          mediante   il    sistema    informativo    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
          deroga   agli    articoli    45    e    65    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              17-ter. Gli  uffici  scolastici  regionali  dispongono,
          entro il 10 settembre di ciascun  anno,  le  immissioni  in
          ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel  limite  dei
          posti di cui al comma 17. 
              17-quater. Le immissioni  in  ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter sono disposte rispettando  la  ripartizione  tra  le
          graduatorie  concorsuali,  cui  viene  comunque  attribuito
          l'eventuale  posto  dispari,  e  le  graduatorie   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne  le
          graduatorie concorsuali, e' rispettato il  seguente  ordine
          di priorita' discendente: 
              a) graduatorie di  concorsi  pubblici,  per  titoli  ed
          esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
              b) graduatorie di  concorsi  riservati  selettivi,  per
          titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
              c) graduatorie di  concorsi  riservati  non  selettivi,
          nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
              17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinati  i
          termini e le modalita' di presentazione  delle  istanze  di
          cui al comma 17-bis nonche' i termini, le  modalita'  e  la
          procedura per le  immissioni  in  ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter. 
              17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter si applica l'articolo 13, comma  3,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
          in ruolo a seguito della procedura di cui al  comma  17-ter
          comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
          prova, la decadenza da ogni  graduatoria  finalizzata  alla
          stipulazione   di   contratti   a   tempo   determinato   o
          indeterminato per il  personale  del  comparto  scuola,  ad
          eccezione  delle  graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per
          titoli  ed  esami,  di   altre   procedure,   nelle   quali
          l'aspirante sia inserito. 
              17-septies. Nel caso in cui risultino avviate,  ma  non
          concluse, procedure concorsuali, i posti messi  a  concorso
          sono accantonati e resi indisponibili per la  procedura  di
          cui ai commi da 17 a 17-sexies. 
              17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
          sostituito dai seguenti: 
              "3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte  per
          l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo
          destinatari  di  nomina  a  tempo   indeterminato   possono
          chiedere il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
          l'utilizzazione  in  altra  istituzione  scolastica  ovvero
          ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato  in
          altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque  anni
          scolastici   di   effettivo    servizio    nell'istituzione
          scolastica  di  titolarita',  fatte  salve  le   situazioni
          sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
          presente  comma  non  si  applica  al  personale   di   cui
          all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  purche'  le   condizioni   ivi   previste   siano
          intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione  ai
          rispettivi   bandi   concorsuali   ovvero   all'inserimento
          periodico nelle graduatorie di  cui  all'articolo  401  del
          presente testo unico. 
              3-bis.  L'immissione  in  ruolo   comporta,   all'esito
          positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
          da  ogni  graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione   di
          contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
          il  personale  del  comparto  scuola,   ad   eccezione   di
          graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed  esami,  di
          procedure concorsuali diverse da quella  di  immissione  in
          ruolo". 
              17-novies. Le disposizioni di cui ai commi  3  e  3-bis
          dell'articolo  399  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  come  modificato  dal
          comma 17-octies del presente articolo, non sono  derogabili
          dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Sono  fatti
          salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
          ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al  comma
          3 del medesimo articolo 399  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 297 del 1994,  come  sostituito  dal
          citato comma 17-octies del presente articolo. 
              18. Le graduatorie di merito e gli  elenchi  aggiuntivi
          del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della  legge
          13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un
          ulteriore anno, oltre al periodo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              18-bis.  Al  fine  di  contemperare  le   istanze   dei
          candidati inseriti nelle  graduatorie  di  merito  e  negli
          elenchi aggiuntivi  dei  concorsi,  per  titoli  ed  esami,
          banditi  con   i   decreti   direttoriali   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  numeri
          105, 106 e 107  del  23  febbraio  2016,  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  -  n.  16  del  26
          febbraio  2016,  con  la   necessita'   di   mantenere   la
          regolarita' dei concorsi ordinari,  per  titoli  ed  esami,
          previsti dalla  normativa  vigente,  i  soggetti  collocati
          nelle  graduatorie  e  negli  elenchi  aggiuntivi  predetti
          possono,  a  domanda,  essere  inseriti   in   una   fascia
          aggiuntiva  ai  concorsi  di  cui  all'articolo  4,   comma
          1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria,  e  di
          cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria
          di primo e di secondo grado, anche in una  regione  diversa
          da quella di pertinenza  della  graduatoria  o  dell'elenco
          aggiuntivo   di   origine.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  del  presente
          comma. 
              18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso  ordinario
          e alla procedura straordinaria di cui al comma  1,  nonche'
          ai concorsi ordinari, per titoli ed esami,  per  la  scuola
          dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli  anni
          2019 e 2020 per i relativi posti di  sostegno,  i  soggetti
          iscritti ai percorsi di  specializzazione  all'insegnamento
          di sostegno avviati entro la  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. La riserva
          e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del
          relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15  luglio
          2020. 
              18-quater.   In   via    straordinaria,    nei    posti
          dell'organico del personale docente, vacanti e  disponibili
          al 31 agosto 2019, per  i  quali  non  e'  stato  possibile
          procedere alle immissioni in  ruolo,  pur  in  presenza  di
          soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale
          fine,  in  considerazione   dei   tempi   di   applicazione
          dell'articolo 14, comma 7,  del  decreto-legge  28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in  ruolo  i  soggetti
          inseriti a pieno titolo nelle  graduatorie  valide  per  la
          stipulazione di contratti di lavoro a tempo  indeterminato,
          che siano in posizione utile  per  la  nomina  rispetto  ai
          predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza  giuridica
          dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
          servizio, che avviene  nell'anno  scolastico  2020/2021.  I
          soggetti di cui al presente comma scelgono la  provincia  e
          la  sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto   alle
          ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo
          da   disporsi   per   l'anno   scolastico   2020/2021.   Le
          autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a  posti
          di personale docente sono corrispondentemente ridotte. 
              18-quinquies. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di
          euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di  euro  2,77  milioni
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              18-sexies. Il comma  4  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  66,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "4. I componenti  dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle
          attivita' didattiche.  Ai  predetti  componenti  spetta  un
          compenso per le funzioni svolte, avente natura  accessoria,
          da definire con apposita  sessione  contrattuale  nazionale
          nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021". 
              18-septies. All'onere derivante  dai  commi  18-quater,
          18-quinquies e 18-sexies, pari  a  euro  7,78  milioni  per
          l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a  euro
          10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
          mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione  del
          comma 18-sexies. 
              18-octies. Nei concorsi ordinari, per titoli ed  esami,
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede  di  valutazione
          dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca
          e' attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di
          quello massimo previsto per i titoli. 
              19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,
          si provvede ai sensi dell'articolo 9.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  (Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 17 Disciplina transitoria per il reclutamento del
          personale docente 
              1. Omissis. 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma  restando  la   procedura   autorizzatoria   di   cui
          all'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive  modificazioni,   mediante   scorrimento   delle
          graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
              a) concorso bandito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
          limite percentuale di cui all'articolo 400, comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
              b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi  del
          comma 3, al quale, al netto dei  posti  utilizzati  per  la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
              [c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al
          netto dei posti utilizzati per le  procedure  di  cui  alle
          lettere a) e b), sono destinati il 100% dei  posti  di  cui
          all'alinea per l'anno  scolastico  2020/2021,  il  60%  per
          l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici
          2022/2023 e 2023/2024,  il  40%  per  gli  anni  scolastici
          2024/2025 e 2025/2026,  il  30%  per  gli  anni  scolastici
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi.  Le
          frazioni di posto sono arrotondate per difetto;] 
              d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie  procedure
          di cui al Capo II, ai quali  sono  destinati  i  posti  non
          utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b). 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo  58
          del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 58  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              1. - 5-bis. Omissis 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico  di  cui
          aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di  cui  all'articolo  73  del  testo  unico  di  cui
          aldecreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,
          n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.