Art. 232 
 
                         Edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "Eventuali
successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia
scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,
sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  dopo  la   parola   "vincolate"   e'   aggiunta   la   seguente
"prioritariamente"; 
  b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le  seguenti  "e
al completamento". 
  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli
enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di
avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia
durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per
l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i
concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono
acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta
formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando
tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare. 
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si
conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a
ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  da
parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata
partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma
5, e' da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione
motivata   di   conclusione   della    conferenza,    il    Ministero
dell'istruzione procede all'adozione degli atti e  dei  provvedimenti
di propria competenza. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i
procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve
ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni centrali. 
  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di
edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle
aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19
per l'avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le
emergenze di cui al Fondo unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020. 
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.