(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
                       (Art. 139 T. U. 1926). 
 
  Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti : 
 
  1° essere cittadino italiano; 
 
  2° avere  raggiunto  la  maggiore  eta'  ed  avere  adempiuto  agli
obblighi di leva ; 
 
  3° sapere leggere e scrivere ; 
 
  4° non avere riportato condanna per delitto ; 
 
  5° essere persona di ottima condotta politica e morale ; 
 
  6° essere munito della carta di identita'; 
 
  7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali
e a quella degli infortuni sul lavoro. 
 
  La nomina delle  guardie  particolari  deve  essere  approvata  dal
prefetto.