(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 138)
Art. 138.
(Art. 139 T. U. 1926).
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :
1° essere cittadino italiano;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli
obblighi di leva ;
3° sapere leggere e scrivere ;
4° non avere riportato condanna per delitto ;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali
e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal
prefetto.